La verifica periodica delle macchine per il sollevamento è obbligatoria per legge e tutela la sicurezza negli ambienti di lavoro.
L’ultima indagine dell’Inail rivela che le denunce di infortunio sul lavoro nel 2022 sono aumentate del 25,7% rispetto al 2021 e dell’8,7% rispetto al 2019. Percentuali non trascurabili, che fanno pensare ancora una volta a quanto ci sia da fare sul fronte della sicurezza negli ambienti di lavoro.
Non fa eccezione il settore delle macchine e attrezzature per il sollevamento di cose e persone, del quale spesso sentiamo parlare purtroppo anche tra le notizie di cronaca.
In questo articolo ci concentreremo proprio sul comparto del sollevamento e sull’importanza di valutare lo stato di conservazione ed efficienza di macchine e attrezzature attraverso la verifica periodica, allo scopo di prevenire incidenti e infortuni sul lavoro.
A fornire le disposizioni su questo tema è l’art. 71 comma 11 del d.lgs 81/08, che prescrive il controllo periodico delle attrezzature da lavoro adibite al sollevamento di cose e/o persone, al fine di determinare l’effettivo stato di conservazione e utilizzo delle stesse attrezzature, in modo da preservare la sicurezza dei lavoratori.
La verifica periodica: cos’è e come funziona
La verifica periodica ordinaria è un’attività di ispezione che sul territorio italiano viene svolta prevalentemente da un soggetto o ente privato abilitato dal Ministero Dello Sviluppo Economico, oppure da un ente o soggetto pubblico abilitato facente funzione, INAIL, ASL o ARPA.
Tutte le attrezzature soggette a verifica periodica presenti nella tabella dell’all.VII D.lgs 81/08 devono in primis essere sottoposte a un esame documentale finalizzato a determinare l’adeguatezza dei requisiti per poter ottenere l’immatricolazione attraverso la procedura disponibile sulla piattaforma online “CIVA” (Certificazione e Verifica Impianti e Apparecchi) di INAIL.
Una volta ottenuta la matricola, si potrà procedere con la richiesta di prima verifica periodica utilizzando l’apposita procedura messa a disposizione sulla stessa piattaforma CIVA.
Le attività di verifica periodica possono essere delle seguenti tipologie:
- Verifica periodica (successiva alla prima)
- Prima verifica periodica
- Indagine supplementare (strutturale)
Per la prima verifica l’INAIL provvede a valutare la richiesta del datore di lavoro che, per questo genere di comunicazioni, può avvalersi della figura del consulente per le attrezzature e gli impianti. L’INAIL provvede, entro il termine di 45 giorni dalla richiesta, ad affidare l’incarico al soggetto o ente abilitato privato inserito nella richiesta. In alternativa, l’incarico potrebbe essere assegnato a un tecnico dell’Istituto (INAIL) che provvede all’esecuzione dell’attività di verifica.
Una volta decorso il termine dei 45 giorni dalla richiesta di prima verifica periodica all’ente facente funzione INAIL, il datore di lavoro può scegliere di affidare autonomamente l’incarico a soggetti pubblici o privati abilitati.
Le verifiche periodiche successive alla prima vengono affidate su libera scelta del datore di lavoro a enti o soggetti abilitati privati o pubblici, che provvederanno autonomamente a emettere il verbale di verifica. Documento che dovrà essere custodito dal datore di lavoro e messo a disposizione degli organi di vigilanza qualora richiesto. Tutte le attività di verifica devono essere svolte in conformità a quanto descritto nei commi 11, 12 e 13 art.71 D.lgs 81/08.
L’indagine supplementare è un’attività finalizzata a individuare eventuali vizi, difetti o anomalie, prodotti nell’utilizzo dell’attrezzatura di lavoro, nonché a stabilire la vita residua in cui la macchina potrà ancora operare in condizioni di sicurezza con le eventuali relative nuove portate nominali. L’indagine supplementare (strutturale) non viene svolta dai soggetti pubblici e privati incaricati dell’esecuzione di prima verifica e verifica periodica, bensì da un Ingegnere Esperto, come definito dalla norma tecnica UNI ISO 9927-1. Questa ispezione approfondita, supportata da controlli non distruttivi svolti da un professionista abilitato in base ai requisiti EN 473, deve essere svolta non oltre i 10 anni per le gru a torre e le gru mobili, e non oltre i 20 anni per le restanti attrezzature mobili adibite al sollevamento di cose e/o persone.
In occasione dell’esecuzione della prima verifica periodica, viene redatta e rilasciata al datore di lavoro la scheda tecnica che accompagnerà l’attrezzatura nel suo intero ciclo vita, fino alla dimissione. All’interno della scheda tecnica sono sintetizzati tutti gli elementi che il legislatore ritiene funzionali a fotografare le specifiche caratteristiche di esercizio dell’attrezzatura di lavoro.
Attenzione:
È doveroso precisare che l’intervento di verifica periodica non esclude le regolari manutenzioni da parte del datore di lavoro. I commi 4 e 8 dell’art. 71 del d.lgs 81/08, infatti, prevedono che il datore di lavoro sottoponga a manutenzione e a controlli periodici le attrezzature come da indicazioni specificate nel MUM (manuale di uso e manutenzione) rilasciato dal costruttore, per garantirne nel tempo il permanere dei requisiti di sicurezza, il buono stato di conservazione e l’efficienza ai fini della sicurezza.
In occasione degli interventi di verifica periodica, per ciascuna attrezzatura dovrà sempre essere presente e messo a disposizione dell’ispettore incaricato l’opportuno registro di controllo, dove verranno riportati tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Come e quando deve essere effettuata la verifica periodica delle macchine per il sollevamento?
A questa domanda risponde il D.M. 11 aprile 2011, concernente la disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’All.VII D.lgs 81/08, che definisce anche la periodicità per l’esecuzione delle verifiche su macchine e attrezzature adibite al sollevamento di cose e/o persone.
Riportiamo di seguito la tabella attrezzature soggette a verifica come da all.VII D.lgs 81/08:
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo | Verifica annuale |
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10 anni | Verifica biennale |
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente 10 anni | Verifiche annuali |
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione antecedente 10 anni | Verifiche annuali |
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg , non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione non antecedente 10 anni | Verifiche biennali |
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente 10 anni | Verifiche biennali |
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10 anni | Verifiche triennali |
Carrelli semoventi a braccio telescopico | Verifica annuale |
Scale aeree ad inclinazione variabile | Verifica annuale |
Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato | Verifica annuale |
Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale e azionati a mano | Verifica biennale |
Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne | Verifica biennale |
Ascensori e montacarichi da cantieri con cabina/piattaforma guidata verticalmente | Verifica annuale |
Ponti sospesi e relativi argani | Verifica biennale |
Quanto costa far eseguire una verifica periodica su macchine per il sollevamento?
Gli importi per l’esecuzione delle attività di verifica periodica e prima verifica periodica associati alle attrezzature presenti nella precedente tabella sono stabiliti dal listino ministeriale e vengono periodicamente aggiornati sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati.
Come avvengono le verifiche periodiche? Cosa fa il verificatore?
Oltre alla scheda tecnica in sede di prima verifica, al verificatore spetta il compito di compilare e rilasciare il verbale nel quale esprimerà un giudizio positivo o negativo sull’adeguatezza ai fini della sicurezza della macchina o attrezzatura sottoposta a ispezione.
Le verifiche periodiche richiedono una fase di controllo visivo e funzionale rispetto alle condizioni operative dell’attrezzatura, oltre che della documentazione che la accompagna al fine di:
- Identificare l’attrezzatura con nome del costruttore, tipo e numero di fabbrica dell’apparecchio, anno di costruzione, matricola assegnata dall’INAIL in sede di comunicazione di messa in servizio
- Accertare la rispondenza tra le condizioni di esercizio riscontrate al momento del sopralluogo e l’utilizzo previsto in origine dal fabbricante
- Prendere visione della dichiarazione CE di conformità, della dichiarazione di corretta installazione (ove previsto da disposizioni legislative), delle tabelle/diagrammi di portata (ove previsti), del diagramma delle aree di lavoro (ove previsto) e delle istruzioni per l’uso
- Verificare la rispondenza tra i dati presenti in scheda tecnica e quelli riscontrati sull’attrezzatura
- Accertare la conformità alle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni d’uso
- Verificare la regolare tenuta del “registro di controllo”
- Effettuare le prove di funzionamento e di efficienza dell’attrezzatura di lavoro e dei dispositivi di sicurezza previsti dal fabbricante
- Valutare lo stato di manutenzione e conservazione dell’attrezzatura
Il verbale contiene informazioni in merito a:
- Dati identificativi della macchina o attrezzatura
- Dati identificativi del datore di lavoro che ha richiesto la verifica
- Condizioni generali di conservazione e manutenzione
- Esame degli organi principali
- Comportamento durante le prove di funzionamento dell’apparecchio e dei dispositivi di sicurezza
- Configurazione e dati tecnici rilevanti al momento della verifica
- Osservazioni e note rilevanti
- Esito dell’attività di verifica (positivo o negativo)
È importante sottolineare, inoltre, che laddove vengano ravvisate carenze imputabili al fabbricante il verificatore è chiamato ad avanzare una segnalazione di presunta non conformità.
Inoltre, in sede di verifica l’ispettore incaricato può richiedere di esibire opportuna documentazione per un’indagine supplementare (strutturale) a prescindere dall’età dell’attrezzatura, nel caso in cui le condizioni di conservazione non risultino soddisfacenti.
Cosa succede in caso di verbale negativo?
Nel caso in cui la macchina o l’attrezzatura per il sollevamento non superi la verifica periodica viene emesso un verbale negativo e, come previsto ai punti 3.1.4. e 3.2.2 dell’allegato II al Decreto Ministeriale dell’11 aprile 2011,
Le eventuali violazioni devono essere comunicate all’organo di vigilanza competente per territorio. La constatazione di non rispondenza ai requisiti essenziali di sicurezza (RES), di cui alle disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle pertinenti direttive comunitarie applicabili, deve essere segnalata al soggetto pubblico titolare della funzione.
Nel settore del sollevamento si lavora costantemente con attrezzature potenzialmente pericolose. Per questo, i livelli di sicurezza non devono essere trascurati e la verifica periodica risulta essere uno strumento assolutamente necessario per vincere la sfida posta dalle ricorrenti notizie riconducibili a morti bianche e al numero crescente di infortuni sul lavoro.