Come ottenere l’abilitazione per il rilascio, il rinnovo e l’aggiornamento del patentino per le attrezzature di lavoro?
Quali corsi di aggiornamento scegliere?
Il 12 marzo 2013 è entrato in vigore l’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012 che stabilisce per quali attrezzature di lavoro è prevista e richiesta un’abilitazione specifica degli operatori.
Secondo quanto riporta l’art. 69 del D.Lgs. 81/08, comma 1, lett. a), si definisce “attrezzatura di lavoro” qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all’attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro.
Patentino attrezzature: per quali mezzi è obbligatorio?
Non per tutte le attrezzature di lavoro è richiesta un’abilitazione specifica. Ad oggi, il rilascio del patentino è obbligatorio per l’utilizzo di:
– Piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) – Altezza di lavoro superiore a 2 metri dal piano stabile
- PLE che operano su stabilizzatori
- PLE che possono operare senza stabilizzatori
– Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo
- Carrelli semoventi a braccio telescopico fisso
- Carrelli industriali semoventi (operatore a bordo seduto su sedile)
- Carrelli, sollevatori, elevatori semoventi telescopici rotativi (operatore a bordo seduto su sedile)
– Macchine movimento terra
- Pale caricatrici frontali con massa operativa superiore a 4500kg
- Escavatori idraulici con massa operativa superiore a 6000kg
- Escavatori a fune
- Terne
- Autoribaltabile a cingoli con massa operativa superiore a 4500kg
- Pompe per calcestruzzo
– Trattori agricoli o forestali
– Gru a torre, Gru mobili, Gru su autocarro
È necessario fare una precisazione.
Questo elenco inserito nell’Accordo Stato Regioni non riporta tutte le macchine che operano quotidianamente nei diversi ambiti in cui, però, vige il rispetto del Testo Unico sulla Sicurezza nei Luoghi di Lavoro e potrebbe essere richiesta una formazione specifica per l’utilizzo di attrezzature da lavoro, quali ad esempio:
- Gru a ponte (carroponte), gru a bandiera e/o a mensola
- Carrelli elevatori con operatore a bordo non seduto su sedile
- Carrelli elevatori con operatore a terra
- Accessori per il sollevamento e/o la presa del carico
- Macchine, attrezzature e impianti industriali in genere
In questo caso serve rifarsi a due normative specifiche: l’articolo 71 comma 7 e l’articolo 73 comma 4 e comma 5 del decreto legislativo 81 del 2008, all’interno dei quali viene fatta chiarezza.
Riportiamo di seguito il testo.
Art. 71 comma 7
Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:
- l’uso delle attrezzature di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati;
- in caso di riparazione, trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti.
Art. 73 comma 4
Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all’art.71, comma 7, ricevano una formazione informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro anche in relazione ai rischi che possono essere causati ad altre persone.
Art. 73 comma 5
In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sono individuate: le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione.
Per addestramento si intendono tutte le attività teoriche e pratiche che portano gli operatori a ottenere l’idoneità allo svolgimento delle operazioni.
Cosa significa, nello specifico?
Significa che è necessario stabilire un metodo di controllo per avvenuta formazione, attraverso società ed enti preposti, al fine di rendere il lavoro degli operatori sicuro ed abbassare il rischio a livelli accettabili.
La durata del patentino attrezzature di lavoro
I patentini per le attrezzature di lavoro hanno una durata di 5 anni dal primo rilascio o dal successivo aggiornamento. L’attestato di formazione, per essere valido deve essere periodicamente aggiornato frequentando corsi specifici.
Dopo questo lasso di tempo non è più possibile utilizzare l’attrezzatura di lavoro, nemmeno occasionalmente, se non ci si sottopone alla formazione.
L’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012, oltre ad aver reso obbligatorio il conseguimento dell’attestato per il patentino, ha delineato ulteriori chiarimenti su:
- modalità (teoria, pratica, docenti, attestati)
- ore di formazione e aggiornamento del patentino
Vediamo di seguito quelli principali.
Patentino attrezzature scaduto: cosa fare?
I lavoratori in possesso di patentino scaduto vengono definiti “non operativi”. In caso di incidente da parte di addetti “non operativi”, il datore di lavoro rischia gravi conseguenze penali.
Pertanto, se sei in possesso di un patentino scaduto è necessario rinnovarlo con urgenza iscrivendoti ad uno dei corsi di formazione obbligatori per legge.
Patentino attrezzature, abilitazione e aggiornamento: i corsi
I corsi per il rilascio dei patentini devono rispettare alcune caratteristiche:
- Durata e contenuti secondo le disposizioni di legge
- Devono essere tenuti da un formatore che sia dotato di tutti i requisiti previsti dalla normativa, che abbia una buona esperienza in ambito formativo e dimestichezza con i mezzi oggetto del corso
- L’ente o azienda che eroga il corso deve essere “accreditata” per poterlo fare, rispettare quindi i requisiti previsti dalla legge