Nel panorama degli impianti e delle attrezzature in pressione, una corretta gestione delle verifiche periodiche è fondamentale per garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro.
In questo articolo approfondiremo le normative e le procedure per l’esecuzione delle verifiche periodiche per gli impianti e le attrezzature in pressione Gruppo GVR (Gas, Vapore, Riscaldamento), esaminando come devono essere svolte e quali soggetti sono coinvolti in queste operazioni.
Verifiche periodiche impianti e attrezzature in pressione GVR: normative di riferimento
La gestione delle verifiche periodiche per gli impianti e le attrezzature in pressione è governata principalmente da dall’articolo 71 del D.lgs. 81/08, dal DM 329/04 e dal DM 11 aprile 2011.
L’art. 71 del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro) impone ai datori di lavoro l’obbligo di sottoporre a verifica gli impianti e le attrezzature in pressione elencati nell’allegato VII per garantire che siano sicuri e conformi alle normative sulla salute e sicurezza sul lavoro.
Il DM 329/04 regolamenta, invece, le modalità di messa in servizio, di esercizio, la verifica, la riparazione e la modifica di attrezzature e insiemi a pressione. Questo si applica specificamente ai dispositivi che utilizzano gas, vapore o sistemi di riscaldamento (Gruppo GVR).
Le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche sulle attrezzature di lavoro sono disciplinate, infine, dal DM 11 aprile 2011.
Cosa deve fare il datore di lavoro?
È di fondamentale importanza che il datore di lavoro riesca ad identificare correttamente, anche attraverso il supporto del consulente per attrezzature e impianti, le attrezzature in pressione soggette a obbligo di verifica periodica:
- Recipienti con fluidi p> 0,5 bar
- Generatori di vapore d’acqua, di acqua surriscaldata
- Tubazioni contenenti gas, vaporo e liquidi – DN > 80
- Generatori di calore (impianti di riscaldamento con P>116 kW)
- Forni per industrie chimiche ed affini
- Insiemi (assemblaggi di attrezzature da parte di un costruttore certificati CE come insiemi – D. Lgs n.93/2000)
Alcuni esempi pratici: serbatoi di aria compressa, vasi di espansione, serbatoi di stoccaggio GPL, scambiatori di calore, apparecchi di tintura, serbatoi criogenici, cilindri di cartiera, generatori di vapore, camere iperbariche.
Per inquadrare correttamente le attrezzature di lavoro in questione, occorre determinare alcune importanti caratteristiche abitualmente individuabili in targhetta identificativa e/o dichiarazione di conformità, quali la pressione massima di esercizio PS in “bar”, la capacità V in “lt”, la tipologia di fluido (gruppo 1, gruppo 2) e lo stato fisico in cui si trova (gas, vapore, liquido), e infine i parametri di esercizio. Attraverso la proiezione di queste importanti informazioni riusciamo a classificare l’attrezzatura e a individuare con certezza la tipologia di verifica e la periodicità di esecuzione della stessa.
Sono escluse dal regime di verifica periodica le attrezzature/insiemi di cui agli articoli 2 e 11 del decreto ministeriale 1° dicembre 2004, n. 329)
Le richieste ordinarie su sistema informatizzato CIVA di INAL, che il datore di lavoro è tenuto a portare a compimento per allineare agli obblighi normativi applicabili per le nuove installazioni di impianti e attrezzature in pressione, possono essere di diverso tipo e vengono definite in funzione della classificazione dell’attrezzatura di lavoro, quelle ordinarie sono così denominate:
- Richiesta di verifica e dichiarazione di messa in servizio (richiesta contestuale)
- Dichiarazione di messa in servizio
- Dichiarazione di messa in servizio in base all’art.5 del DM 329/04 commi b), c) e d)
- Richiesta di prima verifica periodica
Richiesta di verifica e dichiarazione di messa in servizio
Come stabilito dal Decreto Ministeriale 329/04, dopo l’installazione degli impianti e attrezzature in pressione il datore di lavoro deve richiedere all’Inail la verifica di messa in servizio. Questa procedura ha l’obiettivo di assicurare che l’installazione sia stata eseguita correttamente. Al termine di questa verifica, l’ente che l’ha condotta consegna al datore di lavoro un certificato che riporta i risultati dell’ispezione. Se la verifica ha avuto esito negativo, il documento menzionerà esplicitamente il divieto di mettere in funzione l’attrezzatura o l’impianto in pressione esaminato.
Se l’attrezzatura in questione è esclusa dalla verifica di messa in servizio, il datore di lavoro può procedere direttamente alla dichiarazione di messa in servizio.
Dichiarazione di messa in servizio
Dopo aver ricevuto il verbale di verifica di messa in servizio, il datore di lavoro deve segnalare l’attrezzatura all’Inail attraverso la sezione dedicata del portale CIVA, per ottenere l’assegnazione della matricola.
La dichiarazione di messa in servizio deve includere:
- Una relazione tecnica, che presenta uno schema dell’impianto e descrive le condizioni di installazione, le procedure di funzionamento, e le misure di sicurezza, protezione e controllo adottate
- Una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà contenente i dati del datore di lavoro e dell’attrezzatura
- Il verbale di verifica di messa in servizio (quando previsto)
- Un elenco dei componenti che operano in regime di scorrimento viscoso, o che sono sottoposti a fatica oligociclica, se pertinente
- Una copia della dichiarazione di conformità CE delle attrezzature o dell’impianto, oltre che degli accessori di sicurezza installati
- Una dichiarazione di conformità rilasciata dell’installatore, che attesti il rispetto delle norme applicate nella realizzazione dell’impianto e/o secondo le indicazioni di installazione rilasciate dal costruttore dell’attrezzatura
Dichiarazione di messa in servizio in base all’art.5 del DM 329/04 commi b), c) e d) – Quali attrezzature la devono fare e quali sono escluse
- I recipienti semplici a pressione per fluidi di gruppo 2 (aria compressa) con volume inferiore o uguale a 50 litri e pressione PS inferiore a 12 bar sono esclusi dal campo di applicazione del DM 329/04.
- I recipienti semplici a pressione per fluidi di gruppo 2 (aria compressa) con volume superiore a 25 litri e pressione PS superiore a 12 bar sono soggetti a dichiarazione di messa in servizio, verifica di messa in servizio ed alle seguenti verifiche periodiche: ogni 3 o 4 anni (in base alla categoria di appartenenza) verifica funzionale, ogni 10 anni verifica d’integrità.
- I recipienti semplici a pressioni per fluidi di gruppo 2 (aria compressa) con volume inferiore a 25 litri sono esclusi dal campo di applicazione del DM 329/04.
- I recipienti semplici a pressione con PS inferiore a 12 bar e prodotto PSxV inferiore a 8000 litri (in pratica i serbatoi aria compressa da 100 a 725 litri entro 11 bar) sono soggetti a dichiarazione di messa in servizio ed alle seguenti verifiche periodiche: ogni 3 anni verifica funzionale, ogni 10 anni verifica d’integrità.
- I recipienti semplici a pressione con PS inferiore a 12 bar e prodotto PSxV superiore a 8000 litri (in pratica i serbatoi aria compressa con capacità superiore a 725 litri) sono soggetti a dichiarazione di messa in servizio, verifica di messa in servizio ed alle seguenti verifiche periodiche: ogni 3 anni verifica funzionale, ogni 10 anni verifica d’integrità.
Prima verifica periodica
La prima delle verifiche periodiche deve essere richiesta all’Inail utilizzando specifica procedura su CIVA. Tale verifica è da effettuarsi secondo la periodicità di cui all’allegato VII al d.lgs. 81/08, che decorre dalla data di messa in servizio dichiarata dal datore di lavoro. La prima verifica periodica prevede, oltre ai controlli di sicurezza, la compilazione di una scheda tecnica di identificazione dell’attrezzatura o dell’insieme.
Le verifiche periodiche sono finalizzate ad accertare la conformità alle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni d’uso, lo stato di manutenzione e conservazione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante e specifiche dell’attrezzatura di lavoro, l’efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo.
Verifica periodica (riqualificazione)
Il controllo periodico obbligatorio a carico dell’utilizzatore viene eseguito da soggetti pubblici o privati abilitati sulle attrezzature a pressione messe in servizio, per verificare la loro idoneità alla prosecuzione dell’esercizio.
Le verifiche periodiche possono essere di due tipi:
Verifica di integrità: viene eseguita attraverso un esame visivo sia interno che esterno all’attrezzatura in pressione e attraverso controlli strumentali che permettono di determinare se l’attrezzatura rientra ancora nei limiti stabiliti dal fabbricante (es. controllo degli spessori).
Verifica di funzionamento: viene eseguita per valutare la rispondenza delle condizioni effettive di utilizzo dell’attrezzatura con quanto riportato sia nella dichiarazione di messa in servizio che nel manuale d’uso e manutenzione del fabbricante. In questa fase vengono inoltre sottoposti a verifica di funzionalità anche gli accessori di sicurezza.
È importante sottolineare che attrezzature e impianti in pressione in esercizio da tempo, che di fatto non sono stati mai allineati con gli obblighi di legge, possono essere regolarizzati senza particolari complicazioni se disponibile idonea documentazione, anche a distanza di anni dall’effettiva massa in servizio.
Periodicità delle verifiche periodiche
La periodicità per l’esecuzione delle verifiche periodiche per le attrezzature del gruppo GVR – Gas, vapore e riscaldamento è stabilita dall’Allegato VII del D.lgs 81/08.
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti/insiemi classificati in III e IV categoria, recipienti contenenti gas instabili appartenenti alla categoria dalla I alla IV, forni per le industrie chimiche e affini, generatori e recipienti per liquidi surriscaldati diversi dall’acqua. | Verifica di funzionamento: biennale Verifica di integrità: decennale |
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti/insiemi classificati in I e II categoria. | Verifica di funzionamento: quadriennale Verifica di integrità: decennale |
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Tubazioni per gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella I, II e III categoria | Verifica di funzionamento: quinquennale Verifica di integrità: decennale |
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Tubazioni per liquidi classificati nella I, II e III categoria | Verifica di funzionamento: quinquennale Verifica di integrità: decennale |
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti per liquidi appartenenti alla I, II e III categoria. | Verifica di funzionamento: quinquennale Verifica di integrità: decennale |
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapor d’acqua classificati in III e IV categoria e recipienti di vapore d’acqua e d’acqua surriscaldata appartenenti alle categorie dalla I alla IV | Verifica di funzionamento: triennale Verifica di integrità: decennale |
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapor d’acqua classificati in I e II categoria | Verifica di funzionamento: quadriennale Verifica di integrità: decennale |
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Generatori di vapor d’acqua. | Verifica di funzionamento: biennale Visita interna: biennale Verifica di integrità: decennale |
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella III categoria, aventi TS < 350 °C | Verifica di integrità: decennale |
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella III categoria, aventi TS > 350 °C | Verifica di funzionamento: quinquennale Verifica di integrità: decennale |
Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura dell’acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiore a 116 kW | Verifica quinquennale |
Chi esegue le verifiche periodiche
Per l’effettuazione delle verifiche periodiche il datore di lavoro si può avvalere di soggetti pubblici o privati abilitati, mentre per le verifiche di messa in servizio e la prima verifica periodica rimangono in carico all’INAIL.
ServiSafe supporta i suoi clienti nella gestione delle attività necessarie ad allineare attrezzature e impianti in pressione alle normative vigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.